Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni 50 non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno 2784, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate 725 ss. c.p.c..