Art. 234 – Nascita del figlio dopo i trecento giorni

(1)Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio 149, è stato concepito durante il matrimonio 232(2).

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza(3) quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale 151, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione 707 ss. c.p.c. o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio(4)

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 92 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Il novellato art. 234 lascia presumere una illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell’onere della prova, nell’azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbene alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice (Cass. 2603/1986).

(3)

Per «convivenza» deve intendersi, estensivamente, ogni riunione anche soltanto temporanea dei coniugi, non generante una effettiva riconciliazione o addirittura una ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi.

(4)

Comma così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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