Art. 247 – Legittimazione passiva

(1)Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari 102 c.p.c. nel giudizio di disconoscimento(2).

Se una delle parti è minore o interdetta 414, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato 390 o un maggiore inabilitato 415, l’azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice 78 c.p.c..

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice 78 c.p.c..

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 98 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Il termine entro cui integrare il contraddittorio onde impedire la decadenza (di cui all’art. 2964 del c.c.) è quello di cui all’art. 244 del c.c..

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