Art. 266 – Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale 414(1) dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca 267, 2964.

Note

(1)

Il tenore letterale della norma consente l’impugnazione solamente per l’incapacità derivante da interdizione giudiziale e non per l’interdizione legale o per l’inabilitazione (di cui all’art. 415 del c.c.). Dubbia rimane (perlopiù in dottrina, essendo comunque contraria la giurisprudenza) l’ammissibilità nei casi di incapacità naturale (di cui all’art. 428 del c.c.).

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