(1)L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale(4) 269 può essere promossa, nell’interesse del minore(2), dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore 357. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice(3) 38, il quale può anche nominare un curatore speciale 78 c.p.c..
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni(4) 250.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore 424 previa autorizzazione del giudice.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 116 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La legittimazione del genitore all’azione configura una estensione del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore sulla base di una presunzione di un suo interesse all’accertamento dello status.
(3)
Il consenso del figlio che ha compiuto i 14 anni è un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore-sostituto processuale e del figlio minorenne; diversamente, l’autorizzazione del giudice al tutore non elimina la necessità dell’ammissione di cui all’art. 274 del c.c. per poter proseguire l’azione.
(4)
Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.