Art. 312 – Accertamenti del tribunale

(1)Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l’adozione conviene all’adottando(2).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 64 della L. 4 maggio 1983 n. 184.

(2)

Con la norma in esame il giudice potrà valutare tanto la legittimità dell’adozione quanto la sua effettiva corrispondenza all’interesse dell’adottando.

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