(1)Il tribunale, in camera di consiglio 737 c.p.c., sentito il pubblico ministero 738 c.p.c. e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione 298.
L’adottante, il pubblico ministero 740 c.p.c., l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione 739 c.p.c., possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero 739 c.p.c.(2).
Note
(1)
L’articolo è stato sostituito dapprima dall’art. 65 della L. 4 maggio 1983 n. 184, successivamente dall’art. 30 della L. 28 marzo 2001 n. 149.
(2)
Sulla legittimazione ad impugnare il provvedimento di adozione, è da ritenersi che l’articolo in esame debba essere adattato alla diversa natura dell’adozione in casi particolari, riferendosi tale disciplina a soggetti minorenni (quindi includendosi i genitori del minore pur decaduti dalla potestà, come sancito da Cass. sez. I n. 6051/2012).