(1)È nominato un solo tutore 348 a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze(2) consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi(3) tra i minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale 320.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 160 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Può avvenire la nomina di tutori diversi qualora i fratelli non siano tra loro germani, od essi siano numericamente elevati, tali da non consentire una proficua funzione del tutore.
(3)
Conflitto d’interessi che potrà essere tanto patrimoniale quanto morale.