(1)Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole 2195, 2555, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato dall’art. 141 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.
(2)
Il caso particolare disciplinato nel presente articolo concerne la presenza di una azienda nel patrimonio del minore; si dovrà pertanto procedere, con un atto avente funzione cautelare, sulla base delle particolari norme tecnico-giuridiche utilizzate nella pratica per la compilazione degli inventari aziendali, e quindi mediante predisposizione del conto profitti e perdite.