Art. 386 – Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore 360, il minore divenuto maggiore 2 o emancipato 390 ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni 388.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva 295; in caso contrario nega l’approvazione 43, 45.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati 389(1).

Note

(1)

I vari soggetti interessati saranno coloro che possono esaminare il conto finale (di cui all’art. 385 del c.c.), naturalmente il pubblico ministero ed infine i parenti entro il quarto grado (stante il potere loro riconosciuto dalla legge, strumentale alla tutela degli interessi patrimoniali della famiglia).

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