Art. 393 – Incapacità o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384 129(1).

Note

(1)

L’ultimo comma dell’art. 348 è stato abrogato dall’art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25 e dall’art. 3 del d. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 287. Essendo peraltro richiamate specifiche norme, si ritiene che non possano estendersi al curatore ulteriori norma tratte dalla disciplina della tutela.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?