Art. 426 – Durata dell’ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato 424 oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente(1), degli ascendenti o dei discendenti(2).

Note

(1)

Le parole «della persona stabilmente convivente,» sono state inserite dall’art. 8 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

(2)

La cessazione dall’ufficio (salvi i casi di morte dell’interdetto o dell’inabilitato) consegue ad apposita domanda del tutore o del curatore, presentata al giudice tutelare alla scadenza del decennio.

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