Art. 428 – Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta 414, si provi essere stata per qualsiasi causa(1), anche transitoria, incapace d’intendere o di volere(2) al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore(3).

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede(4) dell’altro contraente 1425.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto 1442(5).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge 120, 775.

Note

(1)

La formulazione letterale ampia consente di ricomprendere ogni transitoria impossibilità di rendersi conto del contenuto e degli effetti dell’atto giuridico che si compie; così, saranno rimesse all’apprezzamento del giudice di merito (e quindi con valutazione ex post, in sede di richiesto annullamento dell’atto pregiudizievole) le circostanze idonee a determinare l’annullamento. Tra esse sono state positivamente ritenute idonee le infermità mentali patologiche da malattia tipica o non (come l’impeto da intenso dolore o la perturbazione da gioco d’azzardo, l’ubriachezza e la suggestione ipnotica).

(2)

Tale stato di incapacità è una condizione personale dell’individuo: non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive (anche se ne scemasse radicalmente una sola delle due): è sufficiente la menomazione di esse tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.

(3)

Il grave pregiudizio, quanto si tratti di un atto patrimoniale, deve consistere in una grave sproporzione oppure in una eccessiva onerosità. Si può trattare anche di un grave danno di carattere morale: dipende dal tipo di atto posto in essere.

(4)

Il presupposto della mala fede dell’altro contraente (ossia la consapevolezza dell’altrui menomazione) viene rivelata indiziariamente dalla sussistenza del grave pregiudizio (anche solo potenziale) derivato all’incapace; esso deve essere un elemento inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento della sfera volitiva o intellettiva della parte.

(5)

Con riguardo all’onere della prova, esso incombe sulla parte che chiede l’annullamento dell’atto: dovrà nello specifico provarsi l’effettivo stato di incapacità invalidante al momento della conclusione del negozio.

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