Art. 429 – Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

Quando cessa la causa dell’interdizione 414 o dell’inabilitazione 415, queste possono essere revocate su istanza(1) del coniuge, dei parenti entro il quarto grado 74, 76 o degli affini entro il secondo grado 78, del tutore dell’interdetto 424, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero(2).

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero 750 c.p.c..

Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare(3).

Note

(1)

L’istanza di revoca è una domanda volta alla declaratoria del venir meno dei presupposti oggettivi su cui si fondava la sentenza di interdizione o di inabilitazione passata in giudicato (altrimenti, prima di tale fase, saranno esperibili i normali mezzi di impugnazione).

(2)

I soggetti non legittimati sono pertanto l’interdetto e l’inabilitato; l’art. 720 del c.p.c. autorizza invece i soggetti indicati all’intervento nel giudizio revocatorio per opporsi alla domanda.

(3)

Il comma è stato aggiunto dall’art. 10 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

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