(1)Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla 1418 c.c. ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi(2).
Note
(1)
L’articolo è stato modificato dalla L. 14 febbraio 2006, n. 55.
(2)
La norma sancisce la nullità dei patti successori e, quindi, vieta che si possa disporre di un’eredità propria o altrui per convenzione.
Sono privi di efficacia gli accordi medianti i quali un soggetto:
– dispone della propria successione (c.d. patti costitutivi o istitutivi);
– dispone di un’eredità ancora non aperta (c.d. patti dispositivi o pacta corvina);
– rinuncia alla medesima (c.d. patti abdicativi).