Art. 458 – Divieto di patti successori

(1)Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla 1418 c.c. ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi(2).

Note

(1)

L’articolo è stato modificato dalla L. 14 febbraio 2006, n. 55.

(2)

La norma sancisce la nullità dei patti successori e, quindi, vieta che si possa disporre di un’eredità propria o altrui per convenzione.
Sono privi di efficacia gli accordi medianti i quali un soggetto:
– dispone della propria successione (c.d. patti costitutivi o istitutivi);
– dispone di un’eredità ancora non aperta (c.d. patti dispositivi o pacta corvina);
– rinuncia alla medesima (c.d. patti abdicativi).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?