Art. 481 – Fissazione di un termine per l’accettazione

(1)Chiunque vi ha interesse(2) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine 749 c.p.c. entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde 2694 c.c. il diritto di accettare 488, 650 c.c..

Note

(1)

Pendente il termine per accettare l’eredità, chi vi abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine abbreviato rispetto a quello decennale, entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se intende accettare (c.d. actio interrogatoria).
L’inutile decorso del termine, viene interpretato quale rinuncia all’eredità.

(2)

Legittimati a proporre l’azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l’eredità, o, in subordine, i legatari, i creditori dell’eredità e quelli personali del primo chiamato, l’esecutore testamentario (v. art. 700 c.c.) e il curatore dell’eredità giacente (v. art. 528 del c.c.).
L’azione si può esperire contro qualsiasi chiamato, anche se incapace (v. artt. 471, 472 del c.c).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?