Art. 488 – Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

(1)Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice 487, 496, 500 c.c..

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione 749 c.p.c..

Note

(1)

Qualora sia stato fissato un termine a norma dell’art. 481 del c.c., entro il medesimo termine il chiamato, se vuole accettare con beneficio di inventario, deve compiere l’inventario.
In caso contrario, pur in presenza della dichiarazione di cui all’art. 484 del c.c. il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Laddove invece non sia stato fissato alcun termine entro cui accettare l’eredità, si applica l’art. 487 del c.c..

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