L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito 498 c.c., se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione(1), può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari 1977 c.c.(2).
A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza 43 c.c.; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni 52, 53 disp. att., annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari 2643, n. 5 c.c. e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili 2649, 2663, 2683, 2687 c.c.(3).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari 509, 2644, 2649 c.c.(4).
L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari(5).
Note
(1)
Il rilascio dei beni è precluso all’erede che abbia pagato anche uno soltanto tra i creditori, compresi quelli ipotecari o privilegiati, o abbia alienato beni ereditari.
(2)
Il rilascio deve avere ad oggetto tutti i beni ereditari ed avvenire in favore di tutti i creditori e i legatari.
(3)
La dichiarazione di rilascio deve:
– avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con verbale redatto dal cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 c.c.). Tale forma ha lo scopo di rendere noto agli interessati l’avvenuto rilascio;
– essere iscritta nel registro delle successioni;
– essere annotata a margine della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all’art. 484 del c.c.;
– essere trascritta negli appositi registri, se nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili o mobili registrati. Tale trascrizione ha funzione dichiarativa, ossia rende inopponibili ai creditori e ai legatari gli atti di disposizione compiuti successivamente sui beni.
(4)
Come detto (v. nota precedente), per effetto dell’avvenuta trascrizione, l’atto è valido ma non produce effetti nei confronti dei creditori e dei legatari.
(5)
L’erede, in seguito al rilascio, non perde la proprietà del patrimonio ereditario ma si spoglia soltanto dell’amministrazione di questo fino a che non sia conclusa la liquidazione. All’esito della procedura l’eventuale attivo residuo spetta all’erede.