Art. 507 – Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito 498 c.c., se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione(1), può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari 1977 c.c.(2).

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza 43 c.c.; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni 52, 53 disp. att., annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari 2643, n. 5 c.c. e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili 2649, 2663, 2683, 2687 c.c.(3).

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari 509, 2644, 2649 c.c.(4).

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari(5).

Note

(1)

Il rilascio dei beni è precluso all’erede che abbia pagato anche uno soltanto tra i creditori, compresi quelli ipotecari o privilegiati, o abbia alienato beni ereditari.

(2)

Il rilascio deve avere ad oggetto tutti i beni ereditari ed avvenire in favore di tutti i creditori e i legatari.

(3)

La dichiarazione di rilascio deve:
– avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con verbale redatto dal cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 c.c.). Tale forma ha lo scopo di rendere noto agli interessati l’avvenuto rilascio;
– essere iscritta nel registro delle successioni;
– essere annotata a margine della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all’art. 484 del c.c.;
– essere trascritta negli appositi registri, se nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili o mobili registrati. Tale trascrizione ha funzione dichiarativa, ossia rende inopponibili ai creditori e ai legatari gli atti di disposizione compiuti successivamente sui beni.

(4)

Come detto (v. nota precedente), per effetto dell’avvenuta trascrizione, l’atto è valido ma non produce effetti nei confronti dei creditori e dei legatari.

(5)

L’erede, in seguito al rilascio, non perde la proprietà del patrimonio ereditario ma si spoglia soltanto dell’amministrazione di questo fino a che non sia conclusa la liquidazione. All’esito della procedura l’eventuale attivo residuo spetta all’erede.

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