(1)La separazione dei beni del defunto(2) da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari(2) che l’hanno esercitata 514 c.c. a preferenza dei creditori dell’erede 490 c.c..
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto(3).
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede 490(4).
Note
(1)
La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede è una tutela concessa ai creditori e ai legatari del de cuius per evitare a questi di dover concorrere con i creditori dell’erede per ottenere la soddisfazione del proprio credito. L’istituto ha caratteristiche simili all’ipoteca (è una garanzia reale) e al privilegio (è una qualificazione del credito), ma diversamente da entrambi non attribuisce alcun diritto di prelazione.
(2)
La separazione riguarda il singolo bene e non l’intero asse ereditario.
Può essere separato qualsiasi bene e diritto facente parte del patrimonio ereditario, compresi i beni che formano oggetto di legato di specie (v. art. 513 del c.c.), i crediti del defunto verso l’erede puro e semplice, i diritti acquistati dal defunto sotto condizione sospensiva e quelli trasferiti sotto condizione risolutiva.
(3)
Ad esempio l’ipoteca (v. art. 2808 del c.c.), il pegno (v. art. 2784 del c.c.), la fideiussione (v. art. 1936 del c.c.), etc…
(4)
I creditori e legatari separatisti possono aggredire anche i beni dell’erede per soddisfare le proprie ragioni qualora l’erede abbia accettato puramente e semplicemente, sia decaduto dal beneficio di inventario o vi abbia rinunciato.