Art. 515 – Cessazione della separazione

L’erede può impedire o far cessare(1) la separazione pagando i creditori e i legatari(2), e dando cauzione 1179 c.c. per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato 119, 750 c.p.c..

Note

(1)

Ulteriore causa di cessazione della separazione è la rinuncia da parte dei creditori o dei legatari.

(2)

Per far venir meno la separazione l’erede può pagare direttamente i crediti certi (esistenti), liquidi (di ammontare determinato) ed esigibili (suscettibili di immediata riscossione). Per i crediti sospensivamente condizionati, quelli il cui termine non è ancora scaduto o contestati l’erede può offrire una cauzione.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?