Art. 535 – Possessore di beni ereditari

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni(1) 1148 ss. c.c..

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità 1153, 1260 c.c., è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo 2038(2) 1203 n.5, 2038 c.c..

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave 1147 c.c..

Note

(1)

Benchè non espressamente richiamata, si applica anche la norma di cui all’art. 1152 del c.c. che consente al possessore di buona fede di ritenere il bene fino a che non gli siano state corrisposte le indennità dovute.

(2)

L’erede apparente in buona fede (sia rispetto alla sua qualità di erede che rispetto all’alienazione) è tenuto a restituire al vero erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se non ancora corrisposto, l’erede vero subentra nel diritto di conseguirlo.
Ove, invece, l’erede sia in male fede (quando, cioè, sappia di non essere l’erede) o l’alienazione sia avvenuta a titolo gratuito, l’erede vero può pretendere da quello apparente il valore del bene.
I medesimi criteri si applicano anche qualora l’erede apparente abbia acquisto beni con il denaro dell’eredità: se l’acquisto è avvenuto in buona fede all’erede vero spetta il bene acquistato, se avvenuto in male fede l’erede apparente deve restituire il denaro.

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