Art. 544 – Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti(1) e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569(2).

Note

(1)

Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

La quota riservata agli ascendenti si divide tra linea materna e paterna. Ove però gli ascendenti delle due linee non siano di uguale grado, l’intera quota spetta all’ascendente più prossimo, senza distinzione di linea.
Esempio: alla morte di Tizio, sposato senza figli, succedono, oltre al coniuge, i genitori del defunto, Caio e Mevia. A ciascuno di questi ultimi spetta la metà della quota di legittima riservata agli ascendenti dalla norma in commento, ossia la metà di 1/4. Se però Caio è premorto a Tizio, i genitori ancora viventi di Caio (nonni di Tizio) non succedono a Tizio in quanto la quota di Caio spetta a Mevia.

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