Art. 587 – Testamento

Il testamento(1) è un atto revocabile 679 ss. c.c. con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse(2).

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento 601 c.c., anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale(3)(4).

Note

(1)

Il testamento è un negozio giuridico:
– tipico, in quanto espressamente previsto dall’ordinamento;
– unilaterale e non recettizio: si accetta l’eredità e non il testamento;
– formale: va stipulato nelle forme previste dalla legge, a pena di nullità (v. art. 601 ss. del c.c.);
– unipersonale, cioè deve essere posto in essere da un’unica persona;
– personalissimo: non è ammessa né la rappresentanza né la determinazione per opera di un terzo;
– revocabile, con le forme previste dalla legge (v. art. 679 ss. del c.c.).

(2)

Si parla in proposito di contenuto tipico: comprende sia le disposizioni a titolo universale che particolare (v. art. 588 del c.c.).

(3)

E’ il contenuto atipico del testamento (es. il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 256 del c.c., la riabilitazione dell’indegno, etc…).

(4)

Con la L. 29 novembre 1990, n. 387 l’Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Washington del 26 ottobre 1973. È valido il testamento redatto secondo le disposizioni della Convenzione, anche in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge italiana (si parla in proposito di testamento internazionale).

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