(1)Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge 32 c.c..
Sono incapaci di testare(2):
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età(3) 2 1 c.c.;
2) gli interdetti per infermità di mente(4) 414 ss. c.c.;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento(5) 428 c.c..
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse(6). L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie(7).
Note
(1)
La capacità di testare è la capacità di disporre validamente dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.
(2)
La cause di incapacità sono tassative e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva. Spetta a chi invoca l’incapacità provarne la sussistenza.
(3)
La maggior età si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età.
(4)
Dal giorno della pubblicazione della sentenza per l’interdetto non è più possibile disporre validamente per testamento.
(5)
Si ha incapacità di intendere e volere quando vi sono condizioni intellettive tali da escludere la permanenza di qualsiasi forma di discernimento o la possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte.
(6)
Sono legittimati a far valere la causa di incapacità gli eredi legittimi, quelli testamentari in base ad un testamento precedente e i legittimari. Si tratta, infatti, di un’ipotesi di annullabilita assoluta.
(7)
Il termine decorre non dall’accettazione dell’eredità ma da quando l’erede entra nel possesso dei beni ereditari.