Art. 603 – Testamento pubblico

(1)Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni 597 c.c..

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà(2), la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso(3). Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni(4). Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento(5) 606 c.c..

Il testamento deve indicare il luogo(6), la data(7) del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio(8). Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto(9) 606, 609 c.c..

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto(10) si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone(11). Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Note

(1)

Il testamento pubblico è regolato, oltre che dalle disposizioni del codice civile, anche dalla legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89).

(2)

Il testatore può avvalersi di uno scritto e il notaio può rivolgere ad esso domande per accertarne l’esatta volontà.

(3)

La materiale scrittura può essere eseguita anche da un terzo, sotto la guida del notaio.

(4)

Si accerta in questo modo che il testo sia conforme alla volontà espressa dal testatore, in caso contrario si procede con la correzione dell’atto.

(5)

La menzione del compimento di tali formalità conferisce al testamento il valore di atto pubblico (v. art. 2700 del c.c.).

(6)

Non basta l’indicazione del Comune, serve altresì quella del luogo specifico in cui è avvenuta la redazione del testamento (es. studio notarile, etc…).

(7)

Cioè del giorno, del mese e dell’anno in lettere.

(8)

Il difetto della redazione per iscritto ad opera del notaio della volontà del testatore o della sottoscrizione dell’uno o dell’altro rende il testamento pubblico nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.). Negli altri casi è annullabile (v. art. 606 c. 2 del c.c.).

(9)

Se, in realtà, l’impedimento non esisteva, il testamento pubblico si considera non sottoscritto ed è, di conseguenza, nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.).

(10)

A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.

(11)

Deve intervenire un interprete (v. art. 597 del c.c.). Spetta al giudice del luogo di apertura della successione (v. art. 456 del c.c.) provvedere alla nomina.

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