È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo(1) l’indicazione dell’erede o del legatario 632, 664 c.c., ovvero la determinazione della quota di eredità.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare 588 c.c. in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo(2) 1473 c.c. tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate(3), ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti 600 c.c. determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato 699 c.c..
Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione 456 c.c., dopo avere assunto le opportune informazioni 751 c.p.c..
Note
(1)
Si ritiene che la norma faccia riferimento sia al c.d. arbitrium boni viri che al mero arbitrio, argomentando a contrario dall’art. 632 del c.c. in cui si richiama solo il secondo.
(2)
L’onerato e il terzo devono avere la capacità di agire (v. art. 2 del c.c.).
(3)
Ove taluno dei designati sia premorto, la scelta rimane circoscritta a quelli ancora in vita. In caso di indegnità (v. art. 463 del c.c.) o di incapacità di succedere (v. art. 462 del c.c.) la designazione è nulla.