Art. 648 – Adempimento dell’onere

Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato(1) 629 c.c..

Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione(2) della disposizione testamentaria 677 c.c., se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione(3) 626, 647 c. 2, 2652 n. 1 c.c..

Note

(1)

Sono legittimati a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria coloro che sono chiamati a sostituire l’onerato inadempiente, ossia i sostituiti, coloro in favore dei quali opera il diritto all’accrescimento e gli eredi testamentari o legittimi.
Si ritiene che anche coloro che sono portatori di un interesse anche semplicemente morale possano agire per la risoluzione.

(2)

La risoluzione opera ipso jure, ossia a seguito di una sentenza costitutiva del giudice. La pronuncia non ha effetti retroattivi (a differenza di quanto avviene per i contratti ex art. 1458 del c.c.). Vengono, quindi, fatti salvi gli eventuali atti di disposizione compiuti dall’onerato sul bene oggetto della disposizione poi risolta.

(3)

Ove non sia possibile chiedere la risoluzione, coloro che sono legittimati a chiedere l’adempimento della disposizione possono agire per ottenere il risarcimento del danno. La cauzione di cui all’articolo precedente, come detto, serve anche per garantire tale risarcimento.

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