Chiunque ha interesse(1) può chiedere che l’autorità giudiziaria(2) fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà 649 comma 1 c.c. di rinunziare 481, 519, 645 c.c.. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare 749 c.p.c..
Note
(1)
Legittimati attivi sono tutti coloro che vedrebbero accrescere i loro diritti successori in seguito alla rinuncia del legatario, ossia l’onerato (v. art. 649 del c.c.), il legatario chiamato in sostituzione, il collegatario, il sublegatario, ma anche il beneficiario dell’onere (v. art. 647 del c.c.) che grava sul legato, il creditore del legatario e l’esecutore testamentario (v. art. 700 del c.c.).
Legittimato passivo è il legatario.
(2)
Per il procedimento vale quanto osservato sub art. 481 del c.c..