Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova(1)(2); ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Note
(1)
Deve trattarsi di cose che normalmente si trovano nel luogo indicato, con l’esclusione, quindi, dei beni che solo per motivi contingenti e casuali si trovano dove indicato.
(2)
Es.: “lego a Tizio tutti i quadri che si trovano nella mia casa in campagna di Roma”.