L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto(1).
I coeredi o i legatari(2), a favore dei quali si verifica l’accrescimento(3), subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante(4), salvo che si tratti di obblighi di carattere personale 572, 677 c.c..
Note
(1)
L’istituto dell’accrescimento opera automaticamente a favore dei coeredi che abbiano accettato l’eredità. Non è necessaria una nuova accettazione nè è possibile una rinuncia della quota attribuita in seguito all’accrescimento, poichè sarebbe una rinunzia parziale, vietata dall’art. 520 del c.c..
(2)
In caso di alienazione della quota di eredità si ritiene che, stante il riferimento dell’art. 1543 c. 2 del c.c. a tutti i diritti compresi nell’eredità, operi in favore dell’acquirente il diritto all’accrescimento.
(3)
Al pari dell’accettazione dell’eredità, l’accrescimento opera retroattivamente a partire dal momento dell’apertura della successione (v. art. 459 del c.c.).
(4)
Quindi gli eredi rispondono, in proporzione alla propria quota, anche ultra vires; i legatari intra vires, cioè solo nei limiti del valore delle cose legate.