Art. 698 – Usufrutto successivo

(1)La disposizione, con la quale è lasciato a più persone 678 successivamente l’usufrutto 796, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne(2).

Note

(1)

L’istituto presenta caratteristiche simili alla sostituzione fedecommissaria (doppia delazione ed ordine successivo) ma se ne differenzia in quanto manca l’obbligo di conservare e restituire poichè l’usufrutto si estingue alla morte dell’usufruttuario e non può essere trasmesso mortis causa.

(2)

E’, invece, consentito l’usufrutto congiuntivo (v. art. 678 del c.c.), in quanto in tale ipotesi i diritti del nudo proprietario vengono limitati solo fino alla morte del più longevo degli usufruttuari e non per un tempo indefinito.

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