Art. 707 – Consegna dei beni all’erede

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine 633, 637 c.c., se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia 640, 1179 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

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