Art. 721 – Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita 1470 c.c. degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti 719 c. 2 c.c., sono stabiliti dall’autorità giudiziaria(1).

Note

(1)

O dal notaio a cui sono state delegate le operazioni di divisione, ai sensi dell’art. 786 del c.p.c..

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