Art. 723 – Resa dei conti

(1)Dopo la vendita 1470 c.c., se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili 719 c.c. si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli 728 c.c. o rimborsi che si devono tra loro i condividenti 2817 n. 2 c.c..

Note

(1)

Il godimento separato dei beni ereditari o l’amministrazione sugli stessi possono avere determinato l’insorgenza di debiti e crediti tra eredi quali, per esempio, il rimborso per le spese e i miglioramenti sostenuti, per le imposte pagate, le restituzione dei frutti percepiti, ecc.

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