Art. 724 – Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione 747 c.c., a norma del capo II di questo titolo 737 ss. c.c., conferiscono tutto ciò che è stato loro donato(1).

Ciascun erede(2) deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione(3).

Note

(1)

Il conferimento può avvenire in natura, ossia restituendo alla massa il bene ricevuto in donazione, o per equivalente, corrispondendo una somma di denaro pari al valore del bene al tempo dell’apertura della successione.

(2)

Anche il legittimario pretermesso che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione (v. art. 553 del c.c.).

(3)

Il valore della quota del coerede debitore viene, dunque, ridotto per un valore corrispondente all’importo del debito.

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