Art. 729 – Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta 730 c.c. mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione(1). Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte(2).

Note

(1)

Esempio: qualora ai tre coeredi (Tizio, Caio e Sempronio) spettino rispettivamente porzioni di due terzi, un sesto ed un sesto, non si formeranno sei porzioni da un sesto, sorteggiandone poi due a favore di Caio e Sempronio, e attribuendo le restanti a Tizio, ma si formeranno tre porzioni (tante quanti sono i condividenti), attribuendo quella di due terzi a Tizio e quelle di un sesto a Caio e Sempronio.

(2)

La norma può essere derogata ove vi sia il consenso di tutti i condividenti o qualora vi siano ragioni di convenienza economica.

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