Art. 737 – Soggetti tenuti alla collazione

I figli(1) e i loro discendenti(1) ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione 744 c.c. direttamente o indirettamente(2), salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati(3).

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile 556 c.c..

Note

(1)

Il comma è stato così modificato dall’art. 87, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

La donazione indiretta è quella che, pur non essendo una vera donazione sotto l’aspetto giuridico, nei fatti ne produce gli effetti (es. la remissione di debito, l’espromissione gratuita, il contratto a favore di terzo, ecc…).

(3)

La dispensa può essere concessa sia in forma espressa che tacita. Nel primo caso essa è contenuta nell’atto di donazione o nel testamento, nel secondo si ricava dal contesto dell’atto o dalle sue clausole.

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