In tutti i casi(1), si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione 456, 1150 c.c.(2).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie(3) 1150 da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa 1150, 1152 c.c..
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.
Il coerede che conferisce un immobile 746 c.c. in natura può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti 749, 975, 985, 1152, 2040 c.c..
Note
(1)
Sia in caso di collazione per imputazione che in natura.
(2)
I miglioramenti vengono computati in base al loro valore, le spese straordinarie in relazione all’importo impiegato.
Al donatario non spetta alcunchè in relazione alle spese ordinarie, in quanto compensate dal godimento che ha del bene stesso.
Le migliorie realizzate dal donante, dopo la donazione, sono oggetto di detrazione, a meno che non costituiscano un’ulteriore donazione, atto a sua volta oggetto di collazione.
(3)
Sono spese straordinarie, per esempio, quelle poste in essere per conservare il bene che minaccia il perimento o il crollo.