Art. 753 – Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita(1) redimibile 1865 ss., 1869 c.c., può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie 726 c.c.. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili 726, 747 c.c., detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita 1865 ss. c.c., salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi(2).

Note

(1)

La norma si riferisce alla rendita perpetua semplice che, per essere valida, deve essere garantita da ipoteca e alla rendita vitalizia garantita con ipoteca che contenga una clausola di riscatto (v. art. 1879 del c.c.).
Rimane esclusa la c.d. rendita perpetua fondiaria che, essendo costituita mediante alienazione di un immobile, non deve essere garantita (v. art. 1863 del c.c.).

(2)

La rendita è interamente a carico dell’erede assegnatario dell’immobile soltanto nei rapporti interni, verso i creditori rispondono tutti gli eredi pro quota.

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