Non è dovuta garanzia per l’insolvenza(1) del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi 727, 1267 c.c., se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione(2).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita 1864, 1868 c.c. è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione(3).
Note
(1)
La garanzia opera anche in caso di crediti inesistenti o invalidi.
(2)
Qualora in sede di divisione venga assegnato a taluno dei coeredi un credito, gli altri coeredi assumono la garanzia della solvenza del debitore ove la causa di essa si sia verificata nel periodo antecedente la divisione.
(3)
La diversa durata della garanzia in caso di rendita si spiega con il fatto che questa ha spesso natura alimentare.