La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri(1) 1348, è nulla rispetto a questi 1419, 1421 c.c., salvo che si tratti di frutti non ancora separati(2) 820 c.c..
Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose 816 c.c. e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà(3).
Note
(1)
Per bene futuro si intende sia quello che ancora non esiste in natura che quello che, pur esistendo, non è ancora entrato a far parte del patrimonio del donante.
(2)
La nullità costituisce una deroga al principio di cui all’art. 1348 del c.c.. Si tratta di una norma di ordine pubblico.
Ove solo taluni beni oggetto della donazione siano futuri, la donazione, per la restante parte, è valida.
(3)
In questo caso si preferisce tutelare l’unità delle universalità patrimoniali e si prevede, dunque, una deroga rispetto alla regola di cui al primo comma.