Il padre(1) e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace 2 c. 1 c.c. da essi rappresentata(2).
Sono consentite, con le forme abilitative richieste(3), le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato 785 c.c..
Note
(1)
Leggasi la persona che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio minore, quindi anche la madre (v. 316 del c.c.).
(2)
Tali donazioni sono nulle.
(3)
Ossia le forme abilitative richieste per gli atti di disposizione: per le donazione compiute dal tutore dell’interdetto serve l’autorizzazione del tribunale e parere del giudice tutelare (v. l’art. 424 del c.c.), per l’inabilitato serve l’assistenza del curatore, e l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare (v. l’art. 424 del c.c.).