La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito 462 c.c., ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti 463, 785 c.c..
L’accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321(1).
Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi(2), i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia 1179 c.c.. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito(3). Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario(4) 785 comma 3 c.c..
Note
(1)
Ai sensi dell’art. 320 del c.c., l’accettazione spetta ai genitori congiuntamente o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. Ove i genitori non possano o non vogliano accettare l’eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).
(2)
La donazione fatta al nascituro è sottoposta alla condizione sospensiva della nascita. Prima che tale evento si verifichi, la proprietà del bene donato è del donante, motivo per cui spetta a questo l’amministrazione del bene.
(3)
Al verificarsi della nascita, il donatario si considera tale ex tunc.
(4)
Diversamente da quanto previsto per l’ipotesi precedente, la donazione fatta a favore di un non concepito non ha efficacia retroattiva ma opera ex nunc e i frutti fino ad allora prodotti dal bene rimangono del donante.