Art. 796 – Riserva di usufrutto

È permesso al donante di riservare l’usufrutto(1) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona(2) o anche di più persone, ma non successivamente 978 ss. c.c.(3).

Note

(1)

Nonostante la formulazione della norma, che fa espresso riferimento al solo usufrutto, si ritiene ammissibile la donazione con riserva di altri diritti reali (riserva di superficie, di servitù, di uso, di abitazione etc.).

(2)

Ricorrono, in tale caso, due donazioni: la prima ha ad oggetto la nuda proprietà, la seconda un’offerta di usufrutto in favore di un terzo. Di conseguenza, entrambe le donazioni devono essere accettate con le prescritte forme, durante la vita del donante, pena la perdita di efficacia della donazione.

(3)

E’ un’ipotesi di usufrutto successivo, di norma vietato (v. art. 979 del c.c.).

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