Art. 821 – Acquisto dei frutti

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce(1), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri(2). In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto(3).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Note

(1)

E’ controverso se l’acquisto dei frutti si perfezioni per il principio dell’accessione (934), o per la facoltà di godimento della cosa propria del diritto di proprietà (832).

(2)

La titolarità dei frutti può essere, infatti, attribuita ad altri, dalla legislatore o per atto negoziale. In tale ipotesi la proprietà si acquisisce con la separazione, costituendo essa un caso di vendita di cosa futura, i cui effetti si palesano qualora la cosa venga ad esistenza.

(3)

Tale comma è in sintonia con il principio per cui nessuno può arricchirsi svantaggiando al contempo qualcun’altro, come insegna il brocardo nemo locupletari potest cum aliena iactura (2041).

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