Se un corso d’acqua(1) impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l’irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall’usucapione 1158.
Note
(1)
La disposizione in esame fa riferimento in modo generico al “corso d’acqua”: pertanto, si ritiene applicabile, oltre che alla servitù di acquedotto coattivo, anche a quelle di acquedotto volontario (art. 1058 del c.c.), di scarico coattivo od a scopo di bonifica (artt. 1043-1044), nonché ai canali aperti dal proprietario sul suo fondo (art. 911 del c.c.).