Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica(1) né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio(2), ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica(3).
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Note
(1)
E’ questa l’ipotesi della c.d. interclusione assoluta, che ricorre quando il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo od i fondi del vicino che lo circondano.
(2)
Si tratta della c.d. interclusione relativa, che si ha qualora il fondo, pur limitrofo alla via pubblica, non può agevolmente accedervi a causa del particolare stato dei luoghi.
(3)
E’ il c.d. ampliamento coattivo, che ricorre qualora, pur preesistendo una servitù di passaggio, bisogna ampliare l’accesso alla via pubblica al fine di assicurare il transito di un veicolo anche a trazione meccanica.