Art. 1068 – Trasferimento della servitù in luogo diverso

Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo(1).

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L’autorità giudiziaria può anche disporre(2) che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Note

(1)

Il secondo comma prevede un’eccezione alla regola generale. Le condizioni per il trasferimento sono, in prima istanza, la maggiore gravosità nei confronti del fondo servente, e, poi, che venga messo a disposizione un luogo altrettanto comodo dal titolare del fondo dominante.

(2)

In questa ipotesi, solamente a seguito di istanza del titolare del fondo servente.

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