Art. 1106 – Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento(1) per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore(2).

Note

(1)

La norma fa riferimento al regolamento approvato a maggioranza.
Si parla, invece, di regolamento contrattuale quando sia stato predisposto dall’unico proprietario, che abbia poi alienato singole quote di comunione, e sia stato espressamente accettato nei singoli atti d’acquisto degli acquirenti.

(2)

L’amministratore della comunione è un mandatario.
La sua posizione giuridica si ricava dalla sostanza della delega, atto con cui viene conferito l’incarico da parte dei comunisti; se i poteri dell’amministratore superano quelli di ordinaria amministrazione, la revoca può avvenire solo con un voto a maggioranza qualificata (art. 1108 del c.c.) da parte dei partecipanti alla comunione. In tema di revoca si ritengono applicabili gli artt. 1723-1725 c.c..

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