Quando l’uso dei lastrici solari(1) o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini(2), quelli che ne hanno l’uso esclusivo(3) sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico(4): gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve(5) in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno 68.
Note
È il piano di copertura dell’edificio: può essere o meno transitabile. Di norma, si parla di “lastrico” quando esso abbia la sola funzione di copertura; di “terrazza a livello” quando si tratti di superficie transitabile, che costituisce di fatto estensione e integrazione dell’appartamento cui è annessa.
(2)
La norma regola una ipotesi di utilizzazione riservata a uno o più condomini di un bene comune, al pari di quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 1123 del c.c..
(3)
La giurisprudenza equipara ai lastrici solari di uso esclusivo quelli di proprietà esclusiva.
(4)
Sono escluse le spese relative a manufatti o altri elementi di cui faccia uso esclusivo un condomino (es. parapetti, ringhiere, ecc.): in tal caso, le spese gravano solo su coloro che abbiano l’uso esclusivo di essi.
(5)
L’articolo si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o costruire, che per essi funge quindi da copertura.